Vai al contenuto
Messaggio pubblicitario

Sei ubriaco e rifiuti l’alcoltest? Potresti evitare la revoca della patente

Sei ubriaco e rifiuti l’alcoltest? Potresti evitare la revoca della patente

Essere nelle giuste condizioni quando ci si mette al volante è fondamentale non solo per non subire sanzioni, ma anche per viaggiare in assoluta sicurezza. Proprio per questo è necessario evitare di guidare se ci si rende conto di avere alzato un po’ troppo il gomito. Non mancano comunque i controlli periodici, specialmente il sabato sera, sul nostro territorio per assicurarsi delle condizioni di tutti gli automobilisti. A volte, però, paradossalmente, decidere di non sottoporsi all’alcoltest se ci si rende conto che l’esito può essere superiore alla norma potrebbe rivelarsi vantaggioso per chi si trova in stato di ebbrezza.

Bevuto troppo? C’è chi sfugge ai controlli

I controlli da parte di polizia e carabinieri per sorprendere eventuali irregolarità commesse dagli automobilisti sono sempre frequenti. C’è infatti la consapevolezza di come spostarsi in assoluta sicurezza sia fondamentale.

Polizia stradale alle prese con i controlli (Foto: Flickr)

Non sempre però questo accade, soprattutto da parte di chi, in modo piuttosto spregiudicato, decide di mettersi al volante pur avendo bevuto in modo eccessivo. Non è così infrequente in questi casi ritrovarsi a persone che, per timore delle conseguenze, decidono di mettere a segno alcuni stratagemmi pur di non sottoporsi all’alcoltest. A volte, però, questo può avere effetti positivi per i malcapitati.

Due sentenze rivoluzionarie

A dimostrarlo sono due sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, destinate quindi a fare giurisprudenza.

La prima è la numero 10038/2019 ed è stata depositata lo scorso 7 marzo. Qui viene confermato come sia legittima la revoca della patente prevista per chi viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l in base a quanto stabilito dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada. Di diverso avviso era invece la difesa di un imputato che aveva osservato una disparità di trattamento rispetto al caso del rifiuto di sottoporsi al test. A parlare chiaro è il comma 7 dell’articolo 186 stabilisce che in questo caso la sanzione accessoria è “solo” la sospensione della patente da uno a due anni (la revoca c’è solo per chi commette lo stesso reato un’altra volta nell’arco di un biennio).

Una decisione simile, da parte dei Supremi Giudici, era arrivata già quattro anni fa. nella sentenza 15184/2015 era stato stabilito che il raddoppio del periodo di sospensione della patente previsto per chi guida un veicolo non può essere applicato solo se si accerta lo stato di ebbrezza e non anche in caso di rifiuto del test.

La sede della Corte di Cassazione a Roma (Foto: Pixabay)

Foto immagine in evidenza: Flickr