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Alcol test: cosa si rischia in caso di rifiuto

Alcol test: cosa si rischia in caso di rifiuto

Con la recente sentenza n. 9391/17 la Cassazione ha sancito che il rifiuto di sottoporsi all’alcol test è reato, così com’è reato il rifiuto di sottoscrivere il modulo del consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale.

Perché è reato?

L’automobilista, non sottoponendosi all’alcol test, compie reato poiché il suo comportamento viene considerato come se venisse trovato con il tasso di alcol maggiore rispetto alle tre soglie previste dalla legge. Vengono dunque applicate le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima. La prima soglia va da 0,51 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue, non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Riguardo la prima soglia non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa. La seconda soglia va da 0,81 a 1,5 g/l e si passa al penale: la sanzione comporta un’ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Il tasso alcolemico della terza soglia va da 1,5 g/l in su e scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca dell’auto.

Conseguenze del rifiuto

Chi rifiuta di sottoporsi all’alcol test viene sanzionato allo stesso modo di chi viene sorpreso con un tasso di alcol superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Tuttavia, secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcol test, è possibile ottenere l’archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena per “tenuità del fatto”. Lo stesso vale per le persone che rifiutano di prestare consenso informato, necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, all’accertamento del tasso di alcol. Tale condotta, secondo la Cassazione, equivale al rifiuto di sottoporsi all’alcol test, essendo evidente che l’imputato, attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato, impedisce deliberatamente l’accertamento etilometrico sulla sua persona, opponendo rifiuto.